(Decreto del Ministero della Salute, 6 giugno 2012)
1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) presso il Ministero della salute è istituito il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero della salute - Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario.
2. Il suddetto Sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice di cui all'art. 1, comma 2. Restano pertanto esclusi dalla rilevazione tutti gli interventi caratterizzati esclusivamente da «sostegno sociale» alla persona.
3. Al fine di consentire il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative nonchè consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell'economicità nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Sistema di cui al presente decreto è volto a consentire le analisi aggregate utili per il calcolo degli indicatori anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005. Per le predette finalità è consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome con le modalità di cui all'art. 8.
4. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Sistema le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato che è parte integrante del presente decreto.