(Decreto del Ministero della Salute, 6 giugno 2012)
1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati presso le strutture Hospice.
2. Ai fini del presente decreto si intendono Hospice esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000.