(convertito, con modificazioni, dalla legge 14/12; si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
(Decreto-legge n° 216, 29 dicembre 2011)
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo
1, comma 2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come
prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, č fissato al 31 dicembre 2012.
(modificato dalla legge di conversione - ndr)
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il
programma
finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivitā
libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo
1 del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, giā
stabilito dall'articolo
1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, č fissato al 31 dicembre 2014.
(modificato dalla legge di conversione - ndr)
4. Il termine di cui all'articolo
9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al
31
dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, č prorogato al 31
dicembre 2012.
(modificato dalla legge di conversione - ndr)
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23
luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del
presente articolo, č prorogata fino al 31 dicembre 2012.
(modificato dalla legge di conversione - ndr)