(Decreto del Ministero della Salute, 22 luglio 2011)
1. Per l'anno accademico 2010/2011, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità per il primo anno di corso ed è rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto dei criteri di priorità indicati dal tavolo di lavoro di cui all'Accordo Stato-Regioni in data 25 marzo 2009 e della capacità formativa delle scuole.