(Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 8 aprile 2011)
1. L'introduzione dei nuovi prezzi di riferimento lascia invariate le quote di spettanza di cui all'art. 13, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa, cosė come modificate dall'art. 11, comma 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ogni riconoscimento economico relativo alla filiera distributiva eventualmente difforme rispetto alle condizioni di cessione definite al comma 1 del presente articolo č da considerarsi a tutti gli effetti come mancato rispetto delle quote di spettanza, sanzionabile ai sensi del decreto ministeriale del 26 novembre 2009.
Il presente provvedimento č pubblicato in Gazzetta Ufficiale.