(Decreto legislativo n° 192, 26 ottobre 2010)
1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:
a) medicina generale;
b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;
c) patologie infettive e terminali;
d) dipendenze patologiche;
e) salute mentale.
3. L'uniformità degli interventi e delle prestazioni è garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.