Decreto legislativo 192/10 - articolo 2

  Articolo 2

(Decreto legislativo n° 192, 26 ottobre 2010)

1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:

a) medicina generale;

b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;

c) patologie infettive e terminali;

d) dipendenze patologiche;

e) salute mentale.

3. L'uniformità degli interventi e delle prestazioni è garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.


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