(Decreto del Ministero della Salute, 11 giugno 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo unico»;
Visto che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;
Visto che nella tabella I sono indicate le sostanze che producono effetti sul sistema nervoso centrale con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso;
Visto che in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attivitą farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci, e che detta tabella č suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i medicinali e le relative composizioni in conformitą ai criteri per la formazione delle tabelle;
Premesso che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivitą sportive, istituita ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ha inviato a questo Ministero una richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
Visto che nella tabella II, sezione A sono indicati i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
Vista la relazione scientifica sugli effetti psichici e la capacitą di indurre dipendenza del nandrolone, predisposta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivitą sportive avente ad oggetto la richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di sanitą che, nella seduta del 15 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nella tabella II, sezione A del testo unico e nella successiva seduta dell'8 aprile 2010 ha confermato il precedente parere, ritenendo inoltre opportuno inserire la sostanza nandrolone anche nella tabella I del citato decreto;
Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 286 A-2-64.4.16 del 3 febbraio 2010, ha espresso parere positivo sull'inserimento del nandrolone nella tabella II, sezione A allegata al testo unico e che, a seguito della ulteriore valutazione del Consiglio superiore di sanitą, con nota n. 1521 P-2.64.4.1 del 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole all'inserimento di detta sostanza anche nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
Decreta: