DMS 21.12.09 - articolo 7

  Articolo 7

(Decreto del Ministero della Salute, 21 dicembre 2009)

1. Le registrazioni dei dati previste dall'art. 2, comma 1 del presente decreto, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore dello stesso, sono completate dai soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto entro tre mesi dalla medesima data.


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