1. Per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano entro tre mesi dalla approvazione della presente Intesa adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilitą sanitaria al fine di:
a) evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale;
b) favorire collaborazioni interregionali per attivitą la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;
c) facilitare percorsi di qualificazione ed appropriatezza dell'attivitą per le Regioni interessate dai piani di rientro;
d) individuare meccanismi di controllo dell'insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attivitą condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.