(Decreto legislativo n° 150, 27 ottobre 2009)
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto
dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei
limiti delle risorse disponibili.
(modificato dall'articolo 15,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 74/2017 - ndr)
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi,
ovvero per cinque annualitą anche non consecutive, costituisce
titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni
economiche.
(abrogato dall'articolo 15, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 74/2017 - ndr)