(Decreto legislativo n° 150, 27 ottobre 2009)
1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:
(modificato dall'articolo 9, comma
1 del decreto legislativo 74/2017 - ndr)
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.