(Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, 17 dicembre 2008)
1. Coerentemente con quanto previsto nei documenti «Flusso
informativo del Sistema 118» e «Flusso informativo del Pronto
Soccorso» elaborati dal «Mattone Pronto Soccorso e sistema 118»,
nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale»,
il flusso informativo per le prestazioni di emergenza-urgenza,
dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti
informazioni:
(modificato dall'articolo
1, comma 1, lettere c) e d), del DMS 06.08.12
- ndr)
per il Sistema 118:
a) identificazione della Centrale Operativa del 118;
b) dati relativi alla chiamata telefonica al numero 118;
c) dati relativi alla missione di soccorso attivata dalla Centrale Operativa del 118;
d) identificazione dell'assistito;
e) dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito della missione di soccorso;
f) dati relativi all'esito dell'intervento;
per il Pronto Soccorso:
g) identificazione della struttura erogatrice;
h) dati relativi all'accesso ed alla dimissione;
i) identificazione dell'assistito;
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DMS 05.07.24 - ndr)
j) dati relativi alle diagnosi ed alle prestazioni erogate;
k) dati relativi alla valorizzazione economica dell'accesso.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del DMS 18.12.23 - ndr)
2. Le informazioni di cui al precedente comma devono essere rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 5 del presente decreto.
3. La trasmissione verso il sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle Centrali Operative 118 e dalle strutture accreditate per le attività di pronto soccorso, situate all'interno del proprio territorio, nei confronti di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.