(Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 9 settembre 2008)
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonchè l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione la facoltà di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;
Visto, in particolare, l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale per la motorizzazione;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi;
Sentito il parere del Ministero della salute, espresso con nota n. 28446-P del 1° agosto 2008;
Decreta: