(Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 9 settembre 2008)
1. Caratteristiche generali.
1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:
di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonchè una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
di un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di plasma e organi.
2. Segni distintivi.
2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.
2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonchè anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.
2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonchè nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purchè non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.
3. Accessori.
I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti.
L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.