(Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 9 settembre 2008)
Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.