(Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, 30 giugno 2008)
IL DIRIGENTE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto da ultimo il decreto dirigenziale 10 luglio 2007;
Viste le istanze presentate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, per l'estensione a nuovi centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione;
Riconosciuta l'opportunità di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
Preso atto pertanto della necessità di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunità di fornire un elenco aggiornato dei centri già autorizzati e dei relativi indirizzi;
Decreta: