(Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 29 luglio 2008)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, così come modificato dal comma 300, della legge n. 266, 23 dicembre 2005, che stabilisce l'applicazione di tutta la normativa nel decreto legislativo stesso e, nel contempo, abroga il decreto legislativo n. 257/1991;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 1° agosto 2007 della Conferenza Stato-Regioni, che prevede, tra l'altro, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2007/2008 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in data 22 novembre 2007, con il quale si è provveduto all'assegnazione di n. 5000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999;
Visto l'art. 3 del decreto del 22 novembre 2007, sopra richiamato e la ministeriale n. 3714, del 26 novembre 2007, che prevedono in una fase successiva l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle Università;
Rilevata l'opportunità di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, così come previsto nel decreto ministeriale 22 novembre 2007;
Vista la nota del 4 maggio 2007, n. 339/P/0011942, del Ministero degli affari esteri, con la quale si chiede di integrare di un posto la riserva prevista per medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università di Bologna;
Decreta: