DMIUR 29.07.08 - articolo 3

  Articolo 3

(Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 29 luglio 2008)

I medici extracomunitari che non sono abitualmente residenti in Italia, con titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine e con borsa di studio finanziata dal proprio Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, sono indicati nella V colonna della più volte citata tabella, secondo quanto comunicato al riguardo dalle Università.


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