(Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 8 maggio 2008)
1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
a) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale Euro 41,67;
b) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo Euro 52,82;
c) per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore Euro 28,29;
d) per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore Euro 39,61;
2. Per ogni visita eseguita entro il perimetro urbano al medico sarà corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguita fuori dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico sarà corrisposto un rimborso di Euro 10,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al medico sarà corrisposto un ulteriore rimborso di Euro 5,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel.
3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e semprechè l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, i compensi di cui al comma 1 vengono maggiorati del 50% oltre il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonchè dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.
4. Per le ipotesi di cui al comma 3, è riconosciuto altresì, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto entro il limite di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Se il rientro non può avvenire entro le ore 20, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto, nel limite sopra indicato, e quelle per un pernottamento documentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle.
5. E' riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfetariamente in Euro 500,00.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.