DPCM 26.03.08 - articolo 4: Programma di applicazione per la trasmissione delle ricette

  Articolo 4 - Programma di applicazione per la trasmissione delle ricette

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 marzo 2008)

1. Con riferimento alle eventuali richieste regionali di adesione totale o parziale al comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle ricette dai medici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le regioni devono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) la propria richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;

b) il progetto regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2. Le modalitą tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati delle ricette sono stabilite nell'allegato disciplinare tecnico, nel rispetto del Sistema pubblico di connettivitą.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e innovazioni e sentito il CNIPA per quanto attiene gli aspetti di competenza del Sistema Pubblico di Connettivitą (SPC), nonchč l'I.N.P.S. per gli aspetti di propria competenza, valuta la conformitą dei progetti regionali di cui al comma 1 alle modalitą di trasmissione telematica di cui all'art. 1 e dell'allegato disciplinare tecnico.

4. Per la trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative ai sensi dell'art. 1, comma 810, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4.


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