(Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 29 novembre 2007)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;
Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e può vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aostae la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 143 e 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992;
Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che determina in 96.040.000.000 di euro, per l'anno 2007, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre ordinariamente lo Stato;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera d), punto 7 della legge finanziaria 2007, il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale;
Visto l'art. 1, comma 830, della legge finanziaria 2007, concernente la misura del concorso della regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007;
Visto l'art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97, con cui è stato ripartito tra le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano l'importo di 96.040 milioni di euro, al cui finanziamento concorre lo Stato, per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2007;
Visto l'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 convertito nella legge 17 maggio 2007, n. 64 recante «Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonchè in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale» che ridetermina, per l'anno 2007, da 811 a 300 milioni di euro, l'importo della manovra derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di introduzione di una quota fissa pari a 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, incrementando pertanto di 511 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato per il corrente anno;
Visto il citato art. 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 convertito nella legge 17 maggio 2007, n. 64, il quale dispone che il finanziamento aggiuntivo di 511 milioni di euro per l'anno 2007 del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, dovrà essere ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno;
Vista la nota prot. n. 5463 luglio 2.17.4.10 del 23 ottobre 2007, con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse integrative pari a 511 milioni di euro, destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, espressa nella seduta del 18 ottobre 2007, Repertorio Atti n. 212/CSR;
Vista la nota prot. N.D.G.PROG. IV 24167 del 13 novembre 2007 con la quale il Ministro della salute ha trasmesso la proposta di riparto tra leregioni delle disponibilità finanziarie aggiuntive per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, pari a 511 milioni di euro.
Delibera: