DMS 21.12.07 - articolo 4

  Articolo 4

(Decreto del Ministero della Salute, 21 dicembre 2007)

1. Ogni ulteriore eventuale modifica e aggiornamento delle forme farmaceutiche e delle attivitą di produzione previste nei modelli di autorizzazione alla produzione e importazione (EMEA/INS/GMP/313549/2006) e nel Certificato di conformitą alle Norme di Buona Fabbricazione (EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr) della Commissione pubblicati dall'EMEA nel documento «Compilation Of Community Procedures On Inspections And Exchange Of Information» sarą comunicato e reso operativo dall'AIFA dandone avviso in Gazzetta Ufficiale.


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