DMS 21.12.07 - articolo 2

  Articolo 2

(Decreto del Ministero della Salute, 21 dicembre 2007)

1. Le autorizzazioni alla produzione di medicinali precedentemente rilasciate alle officine farmaceutiche in base alle forme farmaceutiche dei medicinali previste dall'allegato del decreto ministeriale 10 febbraio 1997 rimangono valide fino al rilascio di una nuova autorizzazione da parte dell'AIFA.


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