Direttiva MD 11.01.08 - direttiva

  Direttiva

(Direttiva del Ministero della Difesa, 11 gennaio 2008)

Con la presente direttiva questa direzione generale intende fornire, ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», le indicazioni tecniche necessarie, discendenti anche dalle conclusioni della commissione scientifica istituita con decreto del Ministro della Difesa in data 8 marzo 2007.

In particolare la citata commissione scientifica nella relazione conclusiva ha posto in risalto due principi essenziali:

a) il deficit di G6PD non può essere di per sè «fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneità al servizio militare»;

b) in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da «deficit di G6PD» possono sussistere «limitazioni motivate a particolari attività d'impiego operativo» e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici:

1) i soggetti con attività di G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»;

2) i soggetti con attività di G6PD <30% se maschi e <70% se femmine, idonei al «servizio militare» (da intendersi in senso generico, cioè non riferito a tutte le categorie di personale) con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attività e condizioni di rischio elettivo.

In relazione a quanto sopra, per i soggetti di cui al precedente punto 1) questa direzione generale, con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione del coefficiente 2 nell'ambito della caratteristica somato funzionale Apparati Vari (AV), che esprime una condizione di assenza di patologia ovvero di presenza di situazioni compatibili con l'espletamento del «servizio militare incondizionato» (cioè, per le F.A., idonei al servizio in qualità di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali).

Per tali soggetti, idonei incondizionatamente, dovranno essere comunque sempre adottate speciali precauzioni quando impiegati in teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo compatibile con la carenza dell'enzima, in via di definizione da parte di questa direzione generale.

Per i soggetti di cui al precedente punto 2) questa direzione generale, sempre con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione dei coefficienti 3-4 nell'ambito della caratteristica somato funzionale apparati vari ematologico immunitario (AV-EI), che esprimono la presenza di situazioni che per la loro modesta rilevanza, consentono potenzialmente di assolvere il «servizio militare» (con esclusione quindi delle categorie per le quali è richiesta l'idoneità «incondizionata» al servizio) con le limitazioni sopra delineate e con esclusione, in ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a rischio malarico. Ciò risulta perciò applicabile esclusivamente per i VFP1.

Per quanto sopra, ai fini dell'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) potranno essere considerati idonei anche i soggetti affetti da «deficit di G6PD» identificati con profilo sanitario 3-4 nella caratteristica AV-EI, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente direttiva. Ciò a titolo sperimentale e di monitorizzazione dell'andamento del fenomeno per un periodo di due anni.

Questa direzione generale, sulla base dei dati statistici che gli ispettorati/comandi di sanità di ciascuna Forza armata invieranno alla scrivente con apposita relazione quadrimestrale, si riserva di apportare, anche prima della fine del predetto periodo, le eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie sia alle direttive tecniche di carattere generale sia alla presente direttiva.

Le indicazioni di carattere procedurale, necessarie sia in sede di selezione-arruolamento-reclutamento sia in attività di servizio, nonchè le indicazioni suppletive circa le precauzioni, le limitazioni di impiego e l'identificazione della enzimopatia, vengono riportate negli Allegati «A», «B» e «C» della presente direttiva, che tengono conto della necessità di evitare conseguenze sulla salute degli interessati, responsabilizzandoli, e senza che ne derivino responsabilità oggettive per l'Amministrazione dello Stato.


premessa