DMS 15.6.00 - articolo 2

Articolo 2
(abrogato dall'art. 2 del DMS 13.11.01 - ndr)

(Decreto Ministero della Sanità, 15 giugno 2000)

l. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini monodose contenenti mertiolato o altri conservanti, autorizzati con procedura di registrazione di tipo nazionale, di presentare al Ministero della sanità, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda di variazione del dossier di registrazione riguardante l'eliminazione del mertiolato o degli altri conservanti.

2. Se opportunamente motivata dalla tipologia del processo produttivo potrà essere ammessa la presenza di mertiolato o altri conservanti come residui del processo di produzione.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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