DMIUR 07.10.03 - articolo 2

Articolo 2

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 7 ottobre 2003)

In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella prima e seconda colonna dell'art. 1 le Università sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/99.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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