(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 7 ottobre 2003)
Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di medici da ammettere alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni è stabilito, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2001 citato nelle premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti categorie:
nella prima colonna numero di borse finanziate da enti locali territoriali;
nella seconda colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite dalle Università;
nella terza colonna posti riservati a medici extracomunitari;
nella quarta colonna posti riservati a medici del Servizio sanitario nazionale dipendenti da enti non convenzionati con le Università;
nella V colonna medici dipendenti da enti convenzionati con le Università;
nella VI colonna medici libici: convenzione tra Ministero affari esteri e Università di Ancona.