Decreto legislativo 288/03 - articolo 19: Disposizioni transitorie

Articolo 19 - Disposizioni transitorie

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. In prima applicazione del Capo IV del presente decreto legislativo ed entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sottopongono al Ministero della salute ed alla Regione competente la richiesta di conferma del carattere scientifico, corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), d), e) f), g) ed h). La richiesta è esaminata secondo il procedimento di cui all'articolo 14. In caso di esito negativo, si avvia il procedimento di cui all'articolo 15.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


articolo precedente