(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'articolo 42, comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:
a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
c) esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria.
3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque
anni e l'incarico non è rinnovabile.
(Abrogato dall'articolo 6,
comma 2, del DPR 86/07 - ndr)
4. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della
salute, assicurando anche la partecipazione di un componente
designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nonchè la partecipazione in misura della metà di
componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in
possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
(Abrogato dall'articolo 6,
comma 2, del DPR 86/07 - ndr)
5. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico dello Stato.