(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Le Fondazioni IRCCS si estinguono per accertata insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalitą istituzionali o per sopravvenuta impossibilitą di raggiungimento dello scopo.
2. In caso di estinzione, il residuo patrimonio verrą devoluto
allo Stato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il
Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti
portatori degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati
nella Regione in cui insiste la sede prevalente di attivitą
dell'ente estinto o, in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi
sede nella Regione stessa, esclusivamente per finalitą di ricerca e
assistenza.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)