Decreto legislativo 288/03 - articolo 17: Estinzione

Articolo 17 - Estinzione

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. Le Fondazioni IRCCS si estinguono per accertata insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalitą istituzionali o per sopravvenuta impossibilitą di raggiungimento dello scopo.

2. In caso di estinzione, il residuo patrimonio verrą devoluto allo Stato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti portatori degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati nella Regione in cui insiste la sede prevalente di attivitą dell'ente estinto o, in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi sede nella Regione stessa, esclusivamente per finalitą di ricerca e assistenza.
(vedi ricorso del 02.01.04 - ndr)


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