(modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 200/22 - ndr)
(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono costituiti appositi comitati paritetici di
vigilanza, in numero di uno per ogni Regione in cui insistono le
Fondazioni o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti
designati dal Presidente della Regione e due dal Ministro della
salute, di cui uno, con funzioni di coordinamento, appartenente alla
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica dello
stesso Ministero e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalla costituzione dei Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi
per lo Stato.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
2. I Comitati di cui al comma 1 esercitano il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni IRCCS e degli
Istituti non trasformati, nonchè sull'attività di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
213. Sono sottoposte al controllo preventivo dei Comitati le
deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, la partecipazione
in enti e società, l'avvio delle attività strumentali di cui
all'articolo 9, il bilancio preventivo economico annuale e
pluriennale ed il bilancio di esercizio, le deliberazioni di
programmi di spesa pluriennali, la dotazione organica iniziale e le
sue revisioni. A tali fini, entro cinque giorni dalla adozione, le
Amministrazioni trasmettono i predetti provvedimenti ai Comitati
competenti, che entro trenta giorni dal ricevimento si pronunciano
definitivamente. La scadenza può essere prorogata una sola volta e
per la stessa durata in caso di richiesta di chiarimenti; il nuovo
termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli stessi.
In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della Regione, quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.