(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del
personale ha natura privatistica. Il personale dipendente alla data
di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto
di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di
diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di
trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro
privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul
piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il
personale delle Fondazioni di cui all'articolo 2, che opta per il
rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione nelle
stesse Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti da
finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti
pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.
(vedi ricorso
del 23.12.03 e del
02.01.04 - ndr)
2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento giuridico ed
economico del personale è sottoposto alla disciplina del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonchè alla contrattazione collettiva nazionale di
comparto. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal
direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal
direttore generale. Nei medesimi Istituti è consentita l'assunzione
diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi
afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici
requisiti di natura professionale.
(vedi ricorso
del 23.12.03 - ndr)
3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.