Decreto legislativo 288/03 - articolo 10: Finanziamenti

Articolo 10 - Finanziamenti

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. L'attivitā di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, nei limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), č finanziata a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchč dalle Regioni e da altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento.
(vedi ricorso del 02.01.04 - ndr)

2. L'attivitā assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, č finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivitā predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonchč sulla base di funzioni concordate con le Regioni.

3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attivitā di ricerca per fini diversi.

4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati inviano trimestralmente alle Regioni e Province autonome di appartenenza e al Sistema informativo del Ministero della salute, le informazioni richieste utilizzando la stessa procedura prevista per le Aziende sanitarie e ospedaliere.


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