(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono esercitare attivitą diverse da quelle istituzionali, purchč compatibili con le finalitą di cui all'articolo 1, per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e societą di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I proventi derivati dalle attivitą di cui al presente articolo devono essere destinati in misura prevalente alla attivitą di ricerca e di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico della gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.