Decreto legislativo 288/03 - articolo 9: Attivitą strumentali

Articolo 9 - Attivitą strumentali

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono esercitare attivitą diverse da quelle istituzionali, purchč compatibili con le finalitą di cui all'articolo 1, per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e societą di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I proventi derivati dalle attivitą di cui al presente articolo devono essere destinati in misura prevalente alla attivitą di ricerca e di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico della gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.


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