Articolo 8 - Funzioni di ricerca e di assistenza
(vedi ricorso
del 23.12.03 - ndr)
(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. L'attivitą di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti non trasformati di cui al presente decreto legislativo č prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata.
2. E' ricerca corrente l'attivitą di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanitą pubblica. E' ricerca finalizzata l'attivitą di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l'attivitą di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi pił enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attivitą e dispersione dei finanziamenti.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 200/22 - ndr)
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Universitą, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensitą di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie pił avanzate, nonchč le ricerche pertinenti.
5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito
industriale e salvaguardando comunque la finalitą pubblica della
ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto
legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o
partecipare a consorzi, societą di persone o di capitali, con
soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e
l'idoneitą. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle
societą partecipate possono essere poste a carico della gestione
degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
a) le modalitą di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle attivitą istituzionali;
b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
d) idonee modalitą di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 200/22 - ndr)
6. Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza oneri aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove modalitą di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolaritą di quote o azioni negli enti e societą di cui al comma 5.
7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attivitą di alta formazione nell'ambito delle discipline e attivitą di riferimento.