Decreto legislativo 288/03 - articolo 7: Patrimonio

Articolo 7 - Patrimonio

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati č costituito da:
(vedi ricorso del 23.12.03 - ndr)

a) i beni mobili e immobili di proprietā;

b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;

c) i lasciti, le donazioni, le ereditā e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.

2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati:
(vedi ricorso del 23.12.03 - ndr)

a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivitā istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;

b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalitā istituzionali;

c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivitā strumentali di cui all'articolo 9;

d) i lasciti, le donazioni, le ereditā e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio.

3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilitā di tipo economico-patrimoniale.
(vedi ricorso del 23.12.03 - ndr)

4. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
(vedi ricorso del 23.12.03 - ndr)

5. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all'articolo 2, comma 1, č determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal comma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.


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