(rubrica modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 200/22 - ndr)
(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Le Fondazioni IRCCS, così come gli IRCCS non trasformati, informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essi organizzano la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 200/22 - ndr)