Articolo 4 - Collegio sindacale
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilitā e la conformitā del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed č composto da
cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute
e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In
caso di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo della Facoltā di medicina e chirurgia ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali
viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Universitā.
(modificato dall'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 200/22 - ndr)
4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.