(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Ai fini di cui all'articolo 2, la regione interessata inoltra
l'istanza di trasformazione da Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico - IRCCS in «Fondazione IRCCS» al Ministero
della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il
Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione
interessata, approva il testo definitivo e dispone con decreto la
trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto
compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di
amministrazione della Fondazione IRCCS sia composto da non più di
sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute,
tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la
sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di
Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei
sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In
caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi
originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per
consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari
e di uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi
in più Regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale è designato
congiuntamente, a norma di statuto, dai Presidenti delle Regioni in
cui insiste almeno una sede dell'Istituto.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
3. Il Presidente della Fondazione IRCCS è scelto dal consiglio di
amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione competente.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni
di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione,
dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale,
nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo
stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un
direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il
Presidente della Regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze
qualificate per l'assunzione delle determinazioni più rilevanti per
la vita e l'attività dell'ente.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il
Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione
interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione
dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)
6. I Commissari straordinari in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano all'insediamento dei primi
consigli di amministrazione.
(vedi ricorso
del 02.01.04 - ndr)