(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente
di attivitą clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro
della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica,
possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi
le finalitą di cui all'articolo 1, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti
trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
(vedi ricorso
del 23.12.03 e del
02.01.04 - ndr)
2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il
Comune in cui l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di
attivitą e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli
interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che
condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al
loro raggiungimento, possono aderire in qualitą di partecipanti,
purchč in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in
conformitą al presente decreto legislativo, disciplinano le
modalitą e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso
l'apporto patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le
modalitą di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
(vedi ricorso
del 23.12.03 e del
02.01.04 - ndr)
3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse sono
trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e passivi, il
patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale degli Istituti
trasformati.
(vedi ricorso
del 23.12.03 e del
02.01.04 - ndr)
4. Nei confronti dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova le
disposizioni di cui al comma 1 si attuano mediante il suo
accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini», in quanto
rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto delle
previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di
funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni.
Sulla proposta di accorpamento e sul testo del nuovo statuto il
Presidente della Regione acquisisce il parere obbligatorio della
Fondazione.
(abrogato dall'articolo
1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 154/08 - ndr)