Decreto legislativo 288/03 - articolo 2: Trasformazione degli Istituti in Fondazioni

Articolo 2 - Trasformazione degli Istituti in Fondazioni

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attivitą clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi le finalitą di cui all'articolo 1, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
(vedi ricorso del 23.12.03 e del 02.01.04 - ndr)

2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il Comune in cui l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di attivitą e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualitą di partecipanti, purchč in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in conformitą al presente decreto legislativo, disciplinano le modalitą e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso l'apporto patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le modalitą di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
(vedi ricorso del 23.12.03 e del 02.01.04 - ndr)

3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse sono trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale degli Istituti trasformati.
(vedi ricorso del 23.12.03 e del 02.01.04 - ndr)

4. Nei confronti dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova le disposizioni di cui al comma 1 si attuano mediante il suo accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini», in quanto rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto delle previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni. Sulla proposta di accorpamento e sul testo del nuovo statuto il Presidente della Regione acquisisce il parere obbligatorio della Fondazione.
(abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 154/08 - ndr)


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