(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono
enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalitą
giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalitą
di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi
sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta
specialitą.
(modificato dall'articolo
14, comma 9-bis, del decreto-legge 158/12, dall'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 200/22 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 200/22 - ndr)
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti
al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni
legislative e regolamentari connesse alle attivitą di assistenza e
di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa
vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.
(vedi ricorso
del 23.12.03 - ndr)