Decreto legislativo 288/03 - articolo 1: Natura e finalitą .sp,

Articolo 1 - Natura e finalitą .sp,

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalitą giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalitą di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialitą.
(modificato dall'articolo 14, comma 9-bis, del decreto-legge 158/12, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 200/22 - ndr)

(vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 200/22 - ndr)

2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attivitą di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.
(vedi ricorso del 23.12.03 - ndr)


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