(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo: