(Decreto del Ministero della salute, 22 luglio 2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Ministro della sanitą 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;
Considerato che il metilfenidato č una sostanza farmacologicamente attiva impiegata nel trattamento delle malattie relative a «Disturbi dell'attenzione con o senza iperattivitą (Attentino Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) e Narcolessia»;
Tenuto conto che per l'indicazione «Disturbi dell'attenzione con o senza iperattivitą e narcolessia» la prescrizione di medicinali a base di metilfenidato deve essere effettuata solo a seguito della predisposizione di un piano terapeutico proposto a conclusione di un processo diagnostico che coinvolge, a livello delle regioni e province autonome, le strutture specialistiche (centri di riferimento) ed i medici pediatri di base;
Sentito l'Istituto superiore di sanitą, che si č espresso con nota n. 4686 BCL 12 del 10 febbraio 2003;
Sentito il Consiglio superiore di sanitą, che si č espresso nella seduta del 18 marzo 2003;
Decreta: