Decreto legislativo 211/03 - articolo 19: Obbligo di trasmissione di informazioni

Articolo 19 - Obbligo di trasmissione di informazioni

(Decreto legislativo n° 211, 24 giugno 2003)

1. Il promotore della sperimentazione č tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle Autoritą competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la sperimentazione clinica.


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