Ordinanza MS 10.06.03 - articolo 2

Articolo 2

(Ordinanza del Ministero della salute, 10 giugno 2003)

1. Il medico o la struttura che accertino un caso sospetto o probabile di SARS insorto in un soggetto che, all'anamnesi, risulti aver effettuato una donazione di sangue o emocomponenti nei trenta giorni antecedenti l'esordio della malattia sono obbligati a darne immediata notifica al Centro trasfusionale interessato.

2. I Centri trasfusionali di cui al comma 1 debbono provvedere al ritiro dei prodotti non ancora trasfusi ovvero a notificare tempestivamente al Ministero della salute l'avvenuta consegna del prodotto per la lavorazione industriale.


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