DMIUR 25.02.03 - articolo 6: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

(sostituito dal DMIUR n.172 del 06.03.06 - ndr)

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n° 99, 25 febbraio 2003)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre la scadenza del triennio accademico 2003/2004-2005/2006, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 2, nonchè in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ogni singola scuola predispone i quesiti a risposta multipla in numero triplo rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, sorteggiandoli da una propria banca dati di almeno n. 2.500 quesiti che sarà resa pubblica, a domanda, solo dopo la prova d'esame. Il bando di concorso deve indicare ai candidati i testi di riferimento assicurandone la pluralità. I quesiti sono sorteggiati il giorno prima della data della prova. I quesiti, appena sorteggiati, sono chiusi in tre plichi firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate nelle date stabilite dal bando al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. Il giorno della prova uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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