(sostituito dal DMIUR n.172 del 06.03.06 - ndr)
(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n° 99, 25 febbraio 2003)
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti determinati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previsto dal decreto legislativo n. 368/1999, articolo 35, comma 2, indetto con decreto del rettore di ogni singola università. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo è disposta la decadenza dell'ammissione alle scuole di specializzazione. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università, in una medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, sarà predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonchè il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le Università possano pubblicare il relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, dovrà essere presentata direttamente all'Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di trenta giorni prima della prova stessa.