DMIUR 25.02.03 - premessa

Premessa

(sostituito dal DMIUR n.172 del 06.03.06 - ndr)

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n° 99, 25 febbraio 2003)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;

Considerata la necessità di determinare organicamente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonchè i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;

Ritenuta la necessità, così come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonchè di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi;

Vista la necessità, così come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002;

Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;

Adotta
il seguente regolamento:


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