Decreto-legge 32/03 - articolo1: Inosservanza di doveri in materia sanitaria

Articolo 1 - Inosservanza di doveri in materia sanitaria

(Decreto-legge n° 32, 3 marzo 2003)

1. L'Autorità amministrativa competente, salvo che il fatto costituisca reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave, una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni, cagionando danno alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere. Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.

2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici gestionali competenti alla irrogazione delle sanzioni, nonchè le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio è stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d'attesa.

3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli atti, può disporre la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.


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