DISS 24.01.03 - articolo 9: Centri nazionali

Articolo 9 - Centri nazionali

(vedi articolo 31 del DMS 02.03.16 - ndr)

(Decreto dell'Istituto Superiore di Sanitą, 24 gennaio 2003)

1. Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione specifica per ciascuno indicata:

  1. Centro nazionale per la qualitą degli alimenti e per i rischi alimentari;
    missione: gestione delle emergenze alimentari in relazione alla comparsa di rischi alimentari. Sviluppo ed applicazione di ricerche miranti a garantire la sicurezza degli alimenti in collaborazione con gli altri Dipartimenti;

  2. Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute;
    missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi sanitari.
    (modificato dal DIIS 09.11.05, dal DIIS 26.06.08, dal DIIS 15.07.08 - ndr)

2. Ciascun centro nazionale svolge attivitą di formazione nelle materie di competenza.

3. All'interno dell'Istituto opera, inoltre, in posizione di autonomia, il Centro nazionale trapianti, istituito dall'art. 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

4. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto superiore di sanitą da norme legislative, o in presenza di particolari e contingenti situazioni di necessitą correlate alle attivitą istituzionali o per una ottimale contingente esplicazione di un'attivitą istituzionale, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere istituiti ulteriori nuovi Centri nazionali, anche a carattere temporaneo.

5. La delibera del consiglio di amministrazione definisce la missione specifica dei nuovi Centri nazionali e, nel caso, la durata temporale degli stessi.


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