(vedi articolo 31 del DMS 02.03.16 - ndr)
(Decreto dell'Istituto Superiore di Sanitą, 24 gennaio 2003)
1. Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione specifica per ciascuno indicata:
Centro nazionale per la qualitą degli alimenti e per i
rischi alimentari;
missione: gestione delle emergenze alimentari in relazione
alla comparsa di rischi alimentari. Sviluppo ed applicazione di
ricerche miranti a garantire la sicurezza degli alimenti in
collaborazione con gli altri Dipartimenti;
Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute;
missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche
epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla
sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi
sanitari.
(modificato dal DIIS
09.11.05, dal DIIS
26.06.08, dal DIIS
15.07.08 - ndr)
2. Ciascun centro nazionale svolge attivitą di formazione nelle materie di competenza.
3. All'interno dell'Istituto opera, inoltre, in posizione di autonomia, il Centro nazionale trapianti, istituito dall'art. 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.
4. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto superiore di sanitą da norme legislative, o in presenza di particolari e contingenti situazioni di necessitą correlate alle attivitą istituzionali o per una ottimale contingente esplicazione di un'attivitą istituzionale, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere istituiti ulteriori nuovi Centri nazionali, anche a carattere temporaneo.
5. La delibera del consiglio di amministrazione definisce la missione specifica dei nuovi Centri nazionali e, nel caso, la durata temporale degli stessi.